Statuto
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita, con sede in Roma, l'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti. L'Unione Nazionale associa le Unioni locali dei Giovani Dottori Commercialisti ed è autonoma nelle sue iniziative ed attività.
Art. 2 - FINALITA'
L'Unione Nazionale ha per fine di coordinare, promuovere e potenziare le attività sul piano nazionale, delle singole Unioni aderenti.
Art. 3 - MEMBRI
Membri dell'Unione Nazionale sono le Unioni dei Giovani Dottori Commercialisti regolarmente costituite.
Art. 4 - ORGANI
Organi dell'Unione Nazionale sono: l'Assemblea, il Presidente dell'Unione Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Consiglio, il Collegio dei Probiviri.
Alle cariche elettive della Unione Nazionale sono eleggibili tutti coloro che fanno parte di Unioni e le cui candidature siano state depositate almeno da una Unione, presso il Collegio dei Probiviri, 15 giorni prima delle elezioni.
Le cariche del presidente della Unione Nazionale e di componente il Collegio dei Probiviri della Unione Nazionale sono incompatibili con quella del Presidente di una Unione e con tutte le altre cariche della Unione Nazionale.
Art. 5 - PRESIDENTE ONORARIO
L'Unione Nazionale può avere un Presidente onorario eletto dall'Assemblea Nazionale.
Art. 6 - PRESIDENTE DELL'UNIONE NAZIONALE
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Unione Nazionale e ne promuove le attività, convoca la Giunta esecutiva ed il Consiglio e ne presiede le riunioni.
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Può essere rieletto una sola volta consecutiva.
Art. 7 - CONSIGLIO DELL'UNIONE NAZIONALE
Il Consiglio dell'Unione Nazionale è costituito dal Presidente, dai componenti della Giunta, e dai Presidenti delle Unioni aderenti all'Unione Nazionale e si riunisce, su convocazione del presidente dell'Unione Nazionale almeno una volta all'anno.
Il Consiglio della Unione Nazionale predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma annuale di lavoro e delibera altresì sui criteri la misura dei contributi associativi.
Le riunioni del consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 8 - GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è costituita d'al Presidente della Unione Nazionale e da 6 membri eletti dall'Assemblea Nazionale e resta in carica tre anni.
Tra i componenti sono nominati un vice-presidente, un segretario e un amministratore.
La Giunta Esecutiva si riunisce almeno 4 volte all'anno e promuove le attività dell'U.N., in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio della Unione Nazionale.
Le deliberazioni della giunta sono valide con la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE
L'Assemblea Nazionale è l'organo deliberante della Unione Nazionale.
Ogni Unione associativa vi partecipa attribuendo alla stessa un Delegato per ogni 10 aderenti alla Unione o frazione residua e comunque con un minimo di 3 Delegati.
Ciascun partecipante ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe scritte solo fra i Delegati della stessa Unione.
Art. 10 - DELEGATI
I delegati sono designati dai Direttivi delle singole Unioni fra i soci delle stesse.
Art. 11 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE VIENE CONVOCATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA OGNI TRE ANNI
Può essere convocata, in sede straordinaria, su iniziativa del Presidente dell'Unione Nazionale o su richiesta della Giunta esecutiva, o da un minimo di due Unioni.
ART. 12 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE E' VALIDAMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI DELEGATI CHE RAPPRESENTINO LA META' PIU' UNO DELLE UNIONI ASSOCIATE
Le singole Unioni si intendono rappresentate con la maggioranza dei propri delegati.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, essa provvede all'elezione del Presidente della Unione Nazionale, dei componenti la Giunta Esecutiva e del Collegio dei Probiviri.
Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.
Il Collegio elegge tra i membri effettivi il suo Presidente.
Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina della Unione Nazionale nonché sulla interpretazione dello Statuto e da la necessaria pubblicità alle candidature presso di esso depositate.
Art. 14 - AMMISSIONE DI UNIONI
Il Consiglio della Unione Nazionale procede all'ammissione ed esclusione di Unioni.
Le Unioni aderenti alla Unione Nazionale ne accettano lo Statuto e si impegnano affinché il proprio Statuto non sia in contrasto con quello della Unione Nazionale.
Art. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati che rappresentano la maggioranza delle Unioni associate.
Le proposte di modifiche dello Statuto devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, il quale darà loro la necessaria pubblicità, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.