N O T I Z I E   K N O S 2006

Acquisti da Paesi "Black List" - UGDC di Reggio Emilia

Iniziativa relativa ai controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST: OBBLIGO DI EVIDENZIARLI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Pensare alle spiagge incontaminate dei paesi esotici è sempre stata una via di fuga per la mente, nei periodi di stress, come quelli dei bilanci e delle dichiarazioni. Ora ci hanno tolto anche quello. Molti colleghi non dormono sonni tranquilli ultimamente, e la causa sono proprio i paesi esotici. Sfruttando una norma spesso "dimenticata" dai contribuenti e dai professionisti che li seguono, l'Agenzia delle Entrate ha cominciato a svolgere accertamenti che rischiano di avere ripercussioni serie sul futuro delle società, oltre a comportare un gravissimo disagio e potenziali rischi di rivalsa sugli studi dei professionisti stessi. Oggetto di tali verifiche sono le operazioni di acquisto da società residenti nei Paesi della cosiddetta "Black List".

L'art. 76, comma 7-bis del T.U.I.R. nella versione in vigore fino al 31.12.2003 e l'art. 110, comma 10 nella versione in vigore dal 2004 stabiliscono che non sono ammessi in deduzione i costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese italiane e imprese domiciliate in Paesi non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. Questi Paesi sono stati individuati dal decreto ministeriale 23.1.2002, successivamente modificato dai decreti 22.3.2002 e 27.12.2002.

L'art. 76, comma 7-ter e il corrispondente art. 110, comma 11 stabiliscono che i costi sopra indicati sono, tuttavia, deducibili in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) che l'impresa fornitrice svolga effettivamente un'attività commerciale e che le operazioni di cui si tratta siano realmente avvenute;

b) che le spese sostenute siano indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi.

La seconda condizione si verifica indicando l'ammontare dei suddetti costi nel quadro RF della dichiarazione dei redditi sia tra le variazioni in aumento che tra le variazioni in diminuzione. Così facendo tali costi vengono evidenziati senza peraltro incidere una seconda volta nella determinazione del reddito.

Questa seconda condizione è stata spesso dimenticata dai contribuenti, i quali non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi le spese di cui si tratta rendendole così indeducibili.

L'indeducibilità delle suddette spese e, quindi, il loro assoggettamento ad IRES ed IRAP rappresenta una sanzione abnorme per una semplice dimenticanza. Basti pensare, ad esempio, che, se nel 2002 un'impresa ha acquistato in un "paradiso fiscale" beni per 1.000.000 di euro senza evidenziare tali acquisti in dichiarazione dei redditi, il relativo costo diventa indeducibile e, quindi, in caso di accertamento, si dovrà pagare un'IRPEG di 360.000 euro (1.000.000 x 36%) e un'IRAP di 42.500 euro (1.000.000 x 4,25%). Il tutto perché, a fronte di operazioni assolutamente reali e agevolmente verificabili sulla base dei documenti doganali, vi è stata la dimenticanza in fase di compilazione del modello Unico di "evidenziarle", senza che ciò abbia comportato alcun danno per l'Erario. I controllori dell'Agenzia, in sede di verifica, non contestano più il "fatto": controllano semplicemente se vi è stata la compilazione degli specifici righi nel quadro RF.

Il sottosegretario all'Economia e alle Finanze, rispondendo il 30 novembre 2005 a un'interrogazione parlamentare, ha affermato che l'irregolarità può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa ma solo se non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria. La posizione ministeriale è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 17 gennaio 2006 n. 12/E.

L'esclusione dalla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per le imprese nei confronti delle quali è iniziato il controllo fiscale espone le stesse a pesanti conseguenze sul piano economico.

Anche Assonime, con nota del 6 Dicembre 2005, aveva criticato la risposta del Governo ritenuta "eccessivamente rigida, comminando una sostanziale indeducibilità dei costi in parola per i contribuenti nei confronti dei quali risulti già iniziata un'attività di accertamento".

La situazione rimane pertanto ancora aperta per quelle imprese che non hanno fatto in tempo a presentare la dichiarazione integrativa in quanto sono state oggetto di verifica fiscale. Per queste imprese non esiste a tutt'oggi la possibilità di una sanatoria, più che mai opportuna visto che siamo di fronte ad una irregolarità di natura formale, che non incide sulla determinazione del reddito e per la quale è prevista una sanzione abnorme.

In verità, in occasione della conversione in legge del decreto legge 30.12.2005 n. 273 (c.d. decreto milleproroghe) erano stati presentati due emendamenti che interessavano la materia in esame.

a) un primo emendamento prevedeva la possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi versando entro il 31.1.2006 una sanzione pari all'1% degli importi non indicati fino ad un massimo di 100.000 euro annui;

b) un secondo emendamento prevedeva l'eliminazione per i periodi d'imposta 2002, 2003 e 2004 della indeducibilità dei costi per acquisti da Paesi black list quale conseguenza della loro mancata evidenziazione nella dichiarazione dei redditi con versamento di una sanzione di 516 euro per ogni periodo d'imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione.

Purtroppo nessuno dei due emendamenti è stato accolto.
In conclusione si auspica un necessario e urgente intervento legislativo in merito.

Dott. Marco Guarnieri
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia

Lettera UGDC Reggio Emilia - Paesi "Black List"

La Relazione

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